STATUTO REGISTRATOCONSULTA LO STATUTO
ART. I - DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita, l’Associazione fra Professionisti specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili (cod. ISTAT 2.6.5.1.0) non appartenenti ad Ordini e Collegi, definiti “Tecnici ABA (Applied Behavior Analysis) ai sensi della Legge 4/2013, di seguito chiamati Tecnici ABA nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, denominata “ASSOCIAZIONE TECNICI APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS”, con sede legale in Roma, via di Campo Marzio n. 12 00186 Roma, chiamata in seguito brevemente “ASSOTABA”.
La sede associativa potrà essere variata, sempre nel comune di Roma, senza necessità di variare il presente statuto. L’Associazione istituisce, ai sensi dell’art. 5, comma 2 lettera c), della Legge 4/ 2013, tre sedi regionali e si riserva altresì di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative.
ART. II - SCOPI

L’ ASSOTABA è un’Associazione culturale apartitica e senza fini di lucro.
Gli scopi che l’Associazione si propone sono:
1. valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/2013;
2. promuovere il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo della professione del tecnico ABA;
3. promuovere, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;
4. promuovere, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
5. rilasciare ai propri iscritti, ai sensi dell’art. 7 della Legge 4/2013, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’Associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;
d) alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2 comma 4;
6. progettare e realizzare un sistema di accertamento delle competenze professionali dei propri associati, riservandosi di attivare le procedure di cui all’art. 9 della Legge 4/2013 (“Certificazione di conformità a norme tecniche UNI”). A tale scopo, l’Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, secondo quanto previsto all’art. 4 comma 3 della Legge 4/2013;
7. istituire, in linea con l’art. 5 comma 2 lettera d), della Legge 4/2013, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, descritta specificamente nel presente Statuto, all’art. XIII , “Comitato Scientifico”;
8. svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati, sempre nel rispetto dei principi dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con il precipuo obiettivo della tutela dell’utente;
9. promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera a) della Legge 4/2013;
10. tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;
11. gestire la tenuta di un registro dei TECNICI ABA iscritti all’Associazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera b) della Legge 4/2013;
12. autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013.
13. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché altre associazioni per le attività sociali nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
14. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi d’ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi di bibliografie;
15. partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti il settore di formazione e consulenza;
16. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web ed altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l’Associazione.

ART. III - PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

Gli scopi dell’Associazione verranno perseguiti attraverso le seguenti attività:
1. Organizzare e offrire momenti di incontro, aggiornamento e formazione per i Tecnici ABA;
2. Diffondere le informazioni pertinenti la professione di Tecnico ABA nei diversi ambiti applicativi;
3. Costituire gli organismi di rappresentanza dei Tecnici ABA;
4. Istituire il registro di Tecnici ABA in formazione e certificati;
5. Pubblicare articoli e newsletter informativi pertinenti alla diffusione delle discipline ABA;
6. Promuovere l’utilizzo dei network tra Tecnici ABA attraverso i diversi canali multimediali;
7. adottare un Regolamento Interno per l’esercizio della professione che contiene norme di qualità e competenza integrativi del presente Statuto;
8. promuovere la formazione e l’aggiornamento dei propri associati mediante specifiche iniziative;
9. promuovere ricerche nel campo dell’Applied Behavior Analysis e discipline ad essa correlate, organizzare convegni, conferenze, manifestazioni e promuovere attività editoriali o altre attività di vario tipo inerenti alla disciplina;
10. tutelare e rappresentare gli interessi collettivi della categoria professionale e fornire consulenza ed assistenza ai propri associati;
11. eseguire monitoraggi del panorama regionale, nazionale ed internazionale, in materia di Applied Behavior Analysis ed offre ai propri soci le informazioni acquisite inerenti alla professione e predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci;
12. provvedere all’acquisto e alla edizione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi materiale vario d’interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;
13. orientare i Soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
14. contribuire alla crescita della professionalità del tecnico ABA in tutti gli ambiti applicativi;
15. offrire spazi per l’espressione e il confronto tra tecnici ABA e altre professioni affini;
16. promuovere una cultura del prendersi cura dell’individuo, del gruppo e della collettività;
17. promuovere una cultura del Tecnico ABA in tutte le sue espressioni;
18. promuovere la valorizzazione dei diversi profili professionali del tecnico ABA;
19. promuovere la diffusione della cultura dell’ABA nei diversi ambiti della società civile;
20. promuovere forme solidali di sostegno, supporto e cooperazione tra i Tecnici ABA;
21. tutelare e promuovere il Tecnico ABA nel rapporto con le altre professioni di aiuto;
22. favorire la diffusione e la condivisione di informazioni professionali, culturali e scientifiche;
23. realizzare tra gli organismi associati iniziative di collegamento e coordinamento per la migliore conduzione delle attività;
24. rappresentare gli associati nei rapporti con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.
25. promuovere il valore dell’attestazione di qualità rilasciata dall’Associazione, ai sensi della Legge 4/2013, enfatizzando la garanzia di qualità e professionalità;
26. tutelare l’autonomia di definizione dei profili professionali e dei percorsi formativi richiesti ai professionisti associati;
27. sviluppare la professione di “TECNICO ABA” in ambito nazionale;
28. mantenere ed elevare le competenze e gli standard etici dei TECNICI ABA ;
29. tutelare l’utenza attraverso un monitoraggio ed una puntuale valutazione delle capacità professionali degli associati;
30. gestire e promuovere corsi di qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’aggiornamento dei TECNICI ABA, in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
31. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
L’associazione, inoltre potrà istituire rapporti di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati qualora gli esiti di tali rapporti contribuiscano allo sviluppo e divulgazione degli scopi dell’associazione e compiere ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo, o il Comitato Scientifico, o l’Assemblea dei Soci riterranno utili al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. IV - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. V - SOCI

Possono ottenere la qualifica di socio tutti coloro che sono in grado di documentare una formazione specifica attestante le competenze attribuite al tecnico ABA, secondo gli specifici criteri indicati dal regolamento interno e che assumono come propri gli scopi dell’Associazione accettano il presente Statuto e il relativo Regolamento interno.
Acquista la qualità di socio colui il quale ne faccia domanda al Consiglio. All’atto della domanda l’associato deve fornire la documentazione richiesta stabilita dal Consiglio. La domanda di adesione è soggetta all’approvazione insindacabile del Consiglio, il quale delibera l’ingresso del nuovo socio con validità dal momento della domanda nella prima riunione tenuta dopo la presentazione della domanda di adesione. A seguito della delibera di ammissione come socio, egli dovrà versare la quota associativa annuale. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Sono previste tre categorie di soci:
fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo Statuto e hanno l’onere delle spese iniziali di costituzione);
ordinari (coloro i quali versano la quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea e risultano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno secondo le modalità disposte dall’art. 4 della Legge 4/2013);
onorari (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
Tutte le categorie di soci hanno stessi diritti e doveri. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci svolgeranno la propria attività all’interno dell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione della disponibilità personale. Hanno altresì il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci hanno il dovere di versare la quota sociale annuale nei termini definiti dal Consiglio Direttivo e di rispettare il presente Statuto ed il Regolamento interno dell’Associazione. L’associazione potrà, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Ogni associato s’impegna a rispettare lo statuto dell’associazione in ogni sua parte, a collaborare all’attività dell’associazione, a conformarsi alle decisioni e deliberazioni dei suoi organi e ad attenersi alle norme deontologiche contenute nel Regolamento. Ogni grave infrazione di tali obblighi morali potrà essere motivo di radiazione dall’albo dei soci.

ART. VI - CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

I soci cessano di appartenere all’Associazione per i seguenti motivi:
1. recesso del socio, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. decadenza, nel caso in cui non sia in regola con il pagamento delle quote annuali sociali;
3. esclusione nei casi in cui:
a) non osservi la deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio o non adempia agli obblighi di collaborazione assunti con l’Associazione senza giustificato motivo;
b) fomenti dissidio, disordini tra i soci o svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione;
c) decesso del socio il cui status non è trasmissibile ad eredi o successori a qualunque titolo.
L’esclusione e la decadenza sono rispettivamente rilevati e deliberati dal Consiglio a suo insindacabile giudizio.

ART. VII - PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai versamenti delle quote sociali e da ogni provento o contributo che pervenga sia da soci che da terzi ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia associativa. E’ in ogni modo escluso che i proventi delle attività siano divisi tra i soci, neppure in forme indirette. La consistenza del patrimonio viene determinata ogni anno attraverso la redazione, effettuata a cura del Consiglio, di un bilancio consuntivo relativo al periodo coincidente con l’anno solare precedente, definito esercizio, entro sei mesi dal termine dello stesso.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga.

ART. VIII - OPERA DI TERZI

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Associazione ha facoltà di avvalersi dell’opera di terzi, di dare in concessione a terzi parte dei servizi o delle attività svolte, di concedere spazi dell’Associazione in uso a terzi al fine di reperire i fondi necessari all’attuazione degli scopi sociali, di avviare attività ed iniziative di qualunque tipo, in linea con gli scopi dell’Associazione stessa, anche a carattere commerciale, al fine di promuovere, finanziare e divulgare l’attività istituzionale.

ART. IX - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Consiglio dei Revisori dei Conti (se nominato);
4. Il Comitato Tecnico Scientifico;
5. il Presidente;
6. il Segretario Generale;
7. il Tesoriere.

ART. X - ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, attraverso il Presidente, che provvede ad informare i soci mediante affissione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l’Assemblea oppure per e-mail, o per lettera o con qualunque altro mezzo di comunicazione. Essa è validamente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. È presieduta dal Presidente, o in mancanza da un socio eletto dai soci presenti all’Assemblea stessa. Dell’Assemblea viene redatto verbale su apposito libro a cura di un segretario eletto dall’Assemblea. Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Essa delibera:
1. l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio preventivo;
2. le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione;
3. nel determinare gli indirizzi di carattere generale dell’Associazione;
4. nell’approvare l’eventuale Regolamento Interno;
5. nell’eleggere e nominare il Consiglio Direttivo;
6. sulla utilizzazione dei proventi sempre in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione;
7. su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. XI - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è composto da un numero minimo di 3 membri fino ad un numero massimo di 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea trai i soci dell’Associazione. L’Assemblea decide contestualmente il numero di membri da eleggere. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. XII - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce, almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero e devono essere verbalizzate in un apposito registro a cura del segretario nominato nella riunione stessa. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.
Sono componenti del Consiglio il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i consiglieri.
Esso ha il compito di:
• ammettere nuovi soci;
• predisporre il bilancio preventivo e consuntivo d’esercizio;
• attuare le delibere dell’Assemblea;
• gestire il patrimonio sociale, attraverso ogni attività consentita dallo Statuto, al fine del perseguimento delle finalità istitutive;
• promuovere ed attuare iniziative di ogni tipo che vengano ritenute idonee al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
• scegliere i collaboratori terzi di cui avvalersi.
Il Consiglio può deliberare di delegare parte delle sue attività o incarichi specifici al Presidente o ad altro suo membro appositamente nominato. Il Membro del Consiglio che intenda dissociarsi dalla deliberazione del Consiglio deve farne menzione nel verbale redatto nelle riunioni.
In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, l’Assemblea dei soci eleggerà il nuovo consigliere. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di tre.

ART. XIII - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio nomina il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico il quale propone gli altri membri che dovranno essere successivamente incaricati dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati.

ART. XIV - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza legale e la firma sociale e risponde degli atti compiuti in nome e per conto dell’Associazione, in solido con il Consiglio, esclusi eventuali dissociati, se ha agito in ottemperanza ad una deliberazione di quest’ultimo. Vigila che si operi in conformità agli scopi ed agli interessi dell’Associazione. Presiede e convoca il Consiglio e l’Assemblea. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. XV - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di assicurare la continuità operativa dell’Associazione predisponendo e curando lo svolgimento dei programmi, il coordinamento delle iniziative e l’attuazione delle deliberazioni degli organi deliberanti. Egli ha inoltre il compito di redigere e curare la conservazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, di custodire l’archivio della società, di curare l’elenco ufficiale dei soci.

ART. XVI - IL TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa della Società ed i relativi rendiconti. È sua responsabilità firmare gli assegni o mandati di pagamento sui fondi della Società, quando necessario; custodire i fondi della Società; raccogliere le quote e altri crediti a qualsiasi titolo dovuti alla Società. Il tesoriere, in tempi ragionevoli, mostrerà i libri contabili a ogni socio che ne faccia richiesta. Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la prima nota dell’Associazione e redige il Bilancio da presentare ogni anno all’Assemblea per l’approvazione

ART. XVII - AGGREGAZIONE DEI SOCI PER SEZIONI REGIONALI

I Soci, nell’ambito degli scopi e delle finalità dell’Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in ulteriori sezioni regionali – oltre le tre sezioni previste dall’art.1 del presente statuto – a partire da un minimo di 50 soci aderenti, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.
All’atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la redazione di un verbale di Assemblea regionale, deve essere eletto il Presidente e indicato il territorio di riferimento. Copia del verbale recante tutte le firme in originale deve essere inviato al Presidente Nazionale che, previo parere del Consiglio Direttivo, dichiara formalmente costituita. Iniziative a carattere culturale, scientifico o politico ad interesse nazionale od internazionale devono essere comunicate al Presidente Nazionale. I soci dell’Associazione presenti nelle sezioni regionali devono essere in regola con il versamento delle quote associative nazionali.
È previsto un rapporto annuale nel quale il Presidente della Sezione relaziona sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di erogazione di quote spettanti alle Sezioni regionali.
Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini dell’Associazione e che le attività svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive od alternative di quelle associative nazionali. In ogni caso, le Sezioni regionali devono comunicare preventivamente al Presidente nazionale ogni loro iniziativa.

ART. XVIII - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Gli incarichi degli amministratori sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell’espletamento degli incarichi loro conferiti.

ART. XIX - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L’Assemblea provvederà altresì a nominare uno o più liquidatori per le operazioni necessarie, nonché l’ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga, a cui sarà devoluto il patrimonio residuo. Le relative spese saranno sostenute dall’associazione con il suo patrimonio. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

ART. XX - ESTINZIONE ASSOCIAZIONE

L’estinzione dell’associazione avviene nei casi previsti dall’art. 27 del Codice Civile.

ART. V - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. Quanto non espressamente definito nel presente Statuto viene rimandato al Regolamento interno dell’Associazione definito dal Consiglio Direttivo e approvato nella prima Assemblea utile.

Roma, lì 12 luglio 2015